la p.a. paga come una lumaca? niente sanzioni penali per le imposte omesse?

dopo la ctr lazio 4203/2016, si veda articolo gemello del blog con riferimento alle sanzioni tributarie per omesso e ritardato pagamento delle imposte, la cassazione con sentenza 38772/2016 richiama tale indirizzo escludendo il dolo quando l’impresa versa in crisi.

fino al 2013, infatti, secondo la suprema corte l’imprenditore doveva gestire le proprie risorse finanziarie in modo da essere in grado di adempiere – tramite idonei accantonamenti – agli obblighi di versamento di imposte e ritenute, senza che la situazione di crisi economica dell’impresa potesse costituire causa di forza maggiore, presupposto dello stato di necessità o motivo di esclusione del dolo di evasione (cfr. ad es cass. pen. sez. iii,9578/2013).

solo successivamente la suprema corte ha cominciato a mostrare aperture chiarendo – da ultimo con la sentenza citata – come nei reati di omesso versamento l’imputato può invocare quale scriminante la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui della crisi economica che ha investito l’impresa, sia l’impossibilità per cause a lui non imputabili di farvi fronte, pur adottando tutte le possibili misure, anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale, idonee a consentirgli di recuperare le somme necessarie ad assolvere il debito fiscale.

con questa pronuncia la suprema corte dimostra di essere sensibile alla situazione economica di crisi diffusa e di valutare positivamente, ai fini dell’esclusione del dolo, condotte virtuose quali quelle di porre il proprio patrimonio personale quale garanzia reale ovvero l’aver azzerato il proprio compenso di amministratore.

a tali condotte virtuose che si riscontrano nella normale vita professionale, dopo la ctr lazio 4203/2016, ci si augura che, in futuro, il giudice penale possa attribuire anche al ritardo nei pagamenti della p.a. un’efficacia scriminante.

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