l’autotutela non interrompe i termini

i termini per ricorrere sono perentori, pertanto, ogni giusta istanza per l’annullamento totale o parziale non interrompe i termini decadenziali

scrive ermanno: “l’anno scorso ho ricevuto un accertamento fiscale col quale mi si contestava un errore nella dichiarazione in parte giusto, ma in parte no. chiarito l’errore con il commercialista, mi sono rivolto all’agenzia delle entrate che mi ha suggerito di fare “istanza in autotutela”. l’ho fatto e mi è stata riconosciuta la fondatezza parziale dell’istanza e mi è stata modificato l’avviso bonario, ma con mio grande stupore mi sono visto aumentare l’ammontare da pagare, perché ormai erano scaduto i termini (30 giorni)”

a ermanno, e a coloro che ricevono preavvisi telematici o avvisi bonari totalmente o parzialmente errati, direi innanzitutto che i termini indicati sono perentori; pertanto, trascorsi quelli si avvereranno le conseguenze che agenzia delle entrate preannuncia nell’avviso e, nel caso di specie, come nella maggior parte, si perde il beneficio delle sanzioni agevolate.

solo una precisazione, in dichiarazione dei redditi si fa una scelta: far arrivare l’avviso bonario al contribuente ovvero il preavviso telematico al professionista che redige la dichiarazione. in questo secondo caso, i termini per adempiere e per godere delle sanzioni agevolate non sono più solo 30 giorni ma diventano 90. pertanto, valutate la possibilità di scegliere che il preavviso venga spedito direttamente al professionista nella prossima dichiarazione dei redditi.

direi che ci sono diverse possibilità per sistemare un preavviso o avviso bonario parzialmente o totalmente errato, dal cup al civis all’istanza di autotutela.

tutte queste possibilità non interrompono i termini, questo è importante!
sia che si presenti istanza di autotutela o si prenda un appuntamento cup ovvero se si faccia istanza telematica civis, i termini continuano a decorrere e non vengono interrotti.

se ci si avvicina pericolosamente alla scadenza si deve proporre ricorso, ovvero reclamo se la pretesa tributaria è inferiore ai 20 mila euro. l’unico modo, quindi, per interrompere i termini è impugnare l’avviso.

intravedo qualche collega purista che storce il naso, ma ormai giurisprudenza costante sostiene che non siano impugnabili solo gli atti elencati dalla normativa ma, viceversa, ogni atto amministrativo che avanza e liquida una pretesa tributaria.

in ultimo, consiglierei di utilizzare il civis. il civis è una possibilità telematica di risolvere queste problematiche alla quale viene data risposta dall’agenzia in pochissimi giorni. l’istanza di autotutela, viceversa, è una lungaggine infinita e l’amministrazione finanziaria non ha neanche l’obbligo di rispondere facendo maturare entro 90 giorni il silenzio-rifiuto all’istanza.

capirà ermanno, e coloro che sono nelle medesime condizioni, che 30 giorni per pagare e 90 giorni per rispondere, o forse neanche rispondere perché non obbligata, mal si sposano.

in questi casi, rivolgersi al professionista, subito. se le risposte che si ottengono non sono soddisfacenti, rivolgetevi ad un esperto di contenzioso, senza indugio.

per non appesantire la trattazione non sono previsti riferimenti a norme di legge, decreti, ovvero ad articoli delle stesse. se qualcuno fosse interessato ai riferimenti normativi puntuali, potrà farne espressa richiesta colle modalità previste dal blog e verrà confortato.

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